mercoledì 12 marzo 2008

STATUTO

Statuto dell’Associazione di ricerca e riflessione comunista
“LUIGI LONGO”
(approvato e depositato in Firenze il 7 novembre 2003)
Art.1. E’ costituita un’Associazione di ricerca e riflessione sull’esperienza comunista europea denominata “ LUIGI LONGO “ con sede in Prato, Via Tobia Bertini 1/B. L’Associazione non ha finalità di lucro.
Art. 2. L’associazione ha per scopo: la promozione di un confronto di idee e di uno scambio di conoscenze con chiunque ritenga necessaria una presenza ed un ruolo dei comunisti in Europa nella nostra epoca;
- per contribuire al processo di formazione di una moderna cultura critica sulla storia e l’esperienza del movimento comunista europeo;
- per contribuire allo sviluppo del pensiero e della prassi comunista attraverso la ricerca e la rielaborazione teorica, filosofica e scientifica del patrimonio ideale, la riflessione sui mutamenti intercorsi e la pratica dell’attività culturale e politica.
A tal fine l’Associazione organizza convegni, dibattiti, corsi formativi, cura pubblicazioni ed assume ogni altra proposta d’iniziativa per concorrere al rilancio di una rinnovata prospettiva di trasformazione del mondo, restituendo ai comunisti europei la centralità di un progetto di liberazione umana
Obbiettivo è fra gli altri quello di favorire l’integrazione e l’unificazione fra i popoli europei a livello politico, istituzionale e sociale in una prospettiva di libertà e progresso intellettuale e sociale.
Art. 3. Le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale sono stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale potrà pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.
L’Associazione potrà prendere in affitto, acquisire, alienare, permutare beni mobili ed immobili stipulare convenzioni per lo svolgimento delle sue finalità.
Art. 4. La durata dell’Associazione è stabilita dalla data dell’atto costitutivo fino al 2050 e potrà essere prorogata dall’assemblea dei soci.
SOCI
Art. 5 Il numero dei soci è illimitato
Sono soci di pieno diritto le persone promotrici della costituzione dell’Associazione, denominati Soci Fondatori.
Oltre ai soci fondatori possono far parte dell’Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e condividano gli scopi dell’Associazione .
Art. 6. Chi intende essere ammesso come socio potrà farne richiesta al Consiglio Direttivo che deciderà a maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui la richiesta venga respinta, l’aspirante socio potrà ricorrere contro la decisione mediante osservazioni scritte al Consiglio Direttivo che tornerà a decidere inappellabilmente sull’accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione a socio.
La qualità di socio è certificata da tessera personale, che verrà rilasciata al socio al momento della sua iscrizione.
Art. 7. I soci sono tenuti:
a) alla corresponsione delle quote annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La prima quota deve essere versata al momento della ammissione a socio.
b) ad osservare lo statuto e tutte le delibere prese dall’assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo
c) a partecipare all’attività dell’Associazione al fine di contribuire all’attuazione dello scopo sociale ed in particolare al fine di promuovere l’affermazione del prestigio politico, morale e culturale dell’associazione.
Art.8. La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per esclusione.
Art. 9 . Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento.
Art. 10. Il Consiglio Direttivo con delibera presa a maggioranza dei suoi componenti, può escludere il socio:
a) che non osserva le disposizioni dell’atto costitutivo, le deliberazioni dell’Assemblea dei soci, le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
b) che con la sua condotta danneggi in qualunque modo, moralmente e materialmente, l’immagine dell’Associazione
c) che, in mora nel pagamento della quota sociale, non vi provveda entro trenta giorni dal ricevimento del sollecito da parte dell’Associazione
Art.11 .I soci dichiarati esclusi o receduti non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata.
PATRIMONIO SOCIALE
Art.12.Le entrate ed il patrimonio dell’Associazione sono costituite da:
a) quote annuali di associazione, ordinarie e straordinarie;
b) elargizioni, contributi, lasciti e donazioni.
Art.13.Il patrimonio dell’Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all’art. 2 del presente statuto.
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
Art.14.L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione.
ORGANI SOCIALI
Art. 15. Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
ASSEMBLEE
Art.16.Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’assemblea ordinaria dei soci sarà tenuta almeno due volte all’anno.
La prima assemblea dovrà essere indetta entro il primo trimestre di ogni anno su delibera del Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla relativa convocazione mediante raccomandata A/R da inviare a ciascun socio, nonché avviso da affiggersi nella sede dell’Associazione, entrambi gli adempimenti da effettuarsi almeno 15 (quindici) giorni prima e contenenti la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno da trattare.
Le successive verranno convocate nei modi e nei termini di cui sopra per discutere sull’ordine del giorno che sarà proposto dal Consiglio Direttivo.
Art.17. L’ Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) elegge il Consiglio Direttivo;
c) delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Art.18. L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare:
a) su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell’Associazione;
b) sulle modifiche da apportare allo statuto, sulla liquidazione e scioglimento dell’Associazione.
Art.19. Potranno intervenire all’assemblea i soci che sono in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun socio potrà rappresentare un solo socio e dovrà essere munito di delega scritta. Non sono consentite deleghe ai consiglieri.
Per la costituzione legale dell’assemblea, ordinaria e straordinaria, e per la validità delle sue deliberazioni, in prima convocazione è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) degli iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati; in seconda convocazione l’assemblea e le sue deliberazioni sono valide qualsiasi sia il numero dei soci presenti e a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati.
L’assemblea è pubblica e delibera ad alzata di mano nei casi ordinari, per appello nominale quando sia richiesto da un numero di soci non inferiore ad 1/3.
Art.20. L’assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L’Assemblea indetta per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo sarà presieduta dal socio fondatore più anziano presente. Il Segretario dell’Assemblea, nominato dal Presidente, provvederà a redigere il verbale che dovrà essere sottoscritto da lui stesso e dal Presidente.
Art.21. L’assemblea dei soci potrà essere convocata, oltre che nei casi sopra previsti, anche su iniziativa del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) degli iscritti aventi diritto di voto.
Art.22. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.23. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 11 membri. Viene eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste al punto 19.
I consiglieri durano in carica 3 anni salvo revoca o dimissioni, e possono essere rieletti.
Essi opereranno a titolo totalmente gratuito e, pertanto non avranno diritto a percepire alcun compenso o indennità di sorta, fatto salvo il rimborso spese autorizzate e documentate.
In caso di dimissioni, o di revoca da parte dell’assemblea dei soci di uno dei consiglieri, questi viene sostituito con un nuovo consigliere eletto dall’assemblea dei soci.
Art.24. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
Art.25. Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese in via ordinaria su convocazione del suo Presidente ed in via straordinaria ogni qualvolta ne facciano richiesta al Presidente almeno tre Consiglieri.
La convocazione, ad opera del presidente deve avvenire a mezzo raccomandata AR contenente la data della riunione, l’ora e l’ordine del giorno da trattare, e dovrà pervenire a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della data fissata.
In caso di richiesta di 3 consiglieri il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio Direttivo entro 10 giorni.
Art.26.Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, che rappresenterà l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, con firma sociale libera, un Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Presidente ha il dovere di perseguire e far perseguire gli scopi dell’Associazione.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente subentra al Presidente e lo sostituisce con tutti i poteri in caso d’impedimento e può anche rappresentarlo su delega dello stesso.
Il Segretario redige i verbali del Consiglio direttivo, controfirma ogni deliberazione, è il depositario dell’archivio dell’associazione, provvede alle formalità di convocazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Tesoriere è responsabile della contabilità e della tenuta dei libri contabili, dei fondi dell’associazione e d’ogni altro introito, redige il bilancio annuale ed è tenuto ad esibire al Consiglio Direttivo la situazione economica e finanziaria dell’Associazione ogni qualvolta gliene faccia richiesta il Presidente.
Art.27. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria con il solo limite di spesa superiore a 25.000,00 Euro, per la quale dovrà avere l’approvazione dell’Assemblea dei soci.
In particolare il Consiglio Direttivo:
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità d’esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
b) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione e può proporre eventuali contributi speciali all’Assemblea per la loro approvazione.
c) decide sull’attività e sulle iniziative dell’Associazione;
d) approva il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci;
e) conferisce e revoca procure.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art.28. In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Nel caso di cessazione l’eventuale patrimonio sociale, comprese le quote sociali versate che sono irripetibili, sarà, dopo avere estinto tutti i debiti, devoluto a favore della persona, ente, istituto, associazione designati dall’assemblea dei soci.
Art.29. Le controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione e i soci, gli amministratori e il liquidatore, in dipendenza del presente statuto, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno da ciascuna parte e il terzo di comune accordo. Il Collegio Arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.
Art.30. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni previste in materia di Associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 e segg. del Codice Civile.
Firmato:

1 commento:

ANDREA LAZZARI ha detto...

Benvenuti nel difficile mondo della rete.
Andrea Lazzari