martedì 8 aprile 2008

Lavoro in turni notturni - Proposta per i gruppi parlamentari



Documento inviato ai gruppi parlamentari di PdCI, Prc e Ds – Novembre 2005

MATERIALI

PER PROPOSTA DI MODIFICA TABELLA A DEL D.Lgs. 374/93 A FAVORE DEI LAVORATORI IN TURNI NOTTURNI
Studio a cura dell’Associazione “Luigi Longo”

Legislazione e normativa di riferimento:

Legge 23 ottobre 1992 n° 421 recante norme per benefici per lavoratori adibiti ad attività usuranti

Decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 374 e sue modificazioni emanato in attuazione della L. 421/92

Direttiva Europea n°104 del 1993 concernente alcuni aspetti dell’organizzazione degli orari di lavoro”.

Decreto legislativo 26 novembre 1999 n° 532 “Nuove disposizioni in tema di ricorso al lavoro notturno” e Circolare n.13 del 14 marzo 2000 del Ministero del Lavoro a chiarimento di alcuni aspetti legislativi in materia di lavoro notturno.

Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 di riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in recepimento delle Direttive comunitarie 93/104 e 2000/34


a) ai sensi dell’art. 2 del D.lgs n. 374/93 “ Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attività particolarmente usuranti di cui all’art. 1, il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati.. Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene inoltre ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati.

b) Ai sensi della Direttiva Europea 93/104 si intende per:
1) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui i lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, …
2) “periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;
3) “periodo notturno”: qualsiasi periodo di almeno 7 ore, definito dalla legislazione nazionale e che comprenda in ogni caso l’intervallo tra le ore 24 e le ore 5;
4) “lavoratore notturno”:
a) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero, impiegato in modo normale; e
b) qualsiasi lavoratore che possa svolgere durante il periodo notturno una certa parte del suo orario di lavoro annuale, definita a scelta dallo Stato membro interessato: … omissis…
5) “lavoro a turni”: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, ed il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane;
6) “lavoratore a turni”: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni.

c) Direttiva Europea 93/104:
Art. 8 – Durata del lavoro notturno …
Art. 9 – Valutazione della salute dei lavoratori notturni …
Art. 10 – Garanzie per lavoro in periodo notturno …
Art. 11 – Informazione in caso di ricorso regolare ai lavoratori notturni …

d) Circolare 13/2000 del Ministero del Lavoro:
…è da considerarsi come “notturno” il lavoro che non sia inferiore alle sette ore consecutive all’interno delle quali vi deve essere contenuta la fascia oraria tra le 24 e le 5 del mattino. Più semplicemente è considerato lavoro notturno quello prestato:
- dalle ore 22 alle ore 5;
- dalle ore 23 alle ore 6;
- dalle ore 24 alle ore 7.
… è considerato lavoratore notturno chiunque svolga, in via non eccezionale, “una parte”
del suo normale orario di lavoro durante il periodo notturno come sopra indicato.
Il lavoro notturno ed i lavoratori notturni … entrano nelle procedure di tutela disciplinate dal
D.lgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive variazioni.
Infatti nei confronti dei suddetti “lavoratori notturni”, il datore di lavoro deve provvedere,
tramite il medico competente:
- alle visite mediche preventive …
- alle visite mediche periodiche, almeno ogni due anni, per accertare il loro stato di salute;
- alle visite mediche in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno…

e) I risultati di specifici studi scientifici hanno evidenziato un’alta prevalenza di
ipertensione arteriosa in soggetti che svolgevano lavoro a turni diurni e notturni e
contemporaneamente una bassa frequenza di ipertensione arteriosa in soggetti con attività
esclusivamente diurne. Gli stessi studi hanno messo in evidenza l’incremento di patologie
cardiovascolari tra i lavoratori notturni individuando una stretta associazione tra lavoro a
turni e malattie cardiovascolari.

f) La stessa Direttiva Europea 93/104 riconosce che l’organismo umano è più vulnerabile di
notte nei riguardi di alterazioni ambientali e che certe forme stressanti di organizzazione del
lavoro e lunghi periodi di lavoro notturno possono essere deleteri per la salute.

CONCLUSIONI

La Tabella A allegata al D lgs 374/93 viene così modificata:
la frase “Lavoro notturno continuativo” è sostituita da : ”lavoratori che svolgono lavoro notturno per un minimo di 60 turni lavorativi all’anno”.

a cura di Piercarlo Albertosi - Associazione Luigi Longo

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